Cacciatori con le mascherine - Doppiette "fai da tè" in Cassazione

-
"Fra le misure di contrasto alla drammatica pandemia di coronavirus COVID 19 ci sono le mascherine, a uso individuale. Qui non ci sono mascherine a fin di bene." Comincia con un ricorso all'ironia il Gruppo di Intervento Giuridico di Cagliari in una nota a firma di Stefano Deliperi con un intervento sulla complessa vicenda della fauna selvatica e delle misure adottate per il contenimento. "La legge regionale Sardegna 27 febbraio 2020, n. 5 - ricorda il GriG - ha, invece, introdotto un fenomeno di mascheramento collettivo: la presenza di cacciatori comuni nell’esecuzione dei piani di abbattimento ai danni di specie di fauna selvatica (es. Cornacchia grigia, Cinghiale, Daino). 

L’art. 1 della legge regionale, infatti, consente l’attuazione dei piani di abbattimento approvati nei casi accertati di squilibri ecologici (spesso e volentieri tutti da dimostrare…) a “proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o … loro delegati, espressamente individuati a tal fine. Tutti i soggetti che svolgono l'attività di abbattimento, oltre a essere muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio”. 

I soggetti “delegati” dai proprietari/conduttori dei fondi agricoli “muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio” non sono altro che cacciatori comuni, in palese contrasto con l’art. 19 della legge n. 157/1992 e successive modifiche e integrazioni, che limita l’attuazione dei piani di contenimento faunistici alle “guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali” che potranno avvalersi “dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio” (comma 2°).  

I cacciatori comuni non sono previsti, proprio perché tali piani non devono e non possono costituire un surrogato della caccia. Anche su segnalazione della Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.) e di altre associazioni ambientaliste, il Governo nazionale ha deciso, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, di impugnare per conflitto di attribuzione (art. 127 cost.) la disposizione regionale davanti alla Corte costituzionale in quanto lesiva della competenza statale primaria in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, comma 2°, lettera s, cost.). 

La giurisprudenza costituzionale è costante e chiarissima: “è da considerare tassativo l’elenco contenuto nell’art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 con riguardo alle persone abilitate all’attività di realizzazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica: una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell’ambiente imposto dalla citata norma statale”, perché tale attività “non attiene alla caccia, materia ascritta alla competenza residuale delle regioni. Disciplina, piuttosto, un’attività, l’abbattimento di fauna nociva, che è svolta non per fini venatori, ma per tutelare l’ecosistema, com’è confermato dal fatto che è presa in considerazione dalla norma statale solo come extrema ratio, dopo che i metodi ecologici non sono risultati efficaci” (vds. Corte cost. n. 44/2019; Corte cost. n. 217/2018; Corte cost. n. 174/2017; Corte cost. n. 139/2017).  

Niente da fare, il desiderio di compiacere categorie portatrici di meri interessi particolari sta portando la Regione autonoma della Sardegna ad adottare normative palesemente illegittime – dall’occupazione permanente delle spiagge con chioschi e stabilimenti balneari alla caccia mascherata con piani di abbattimento faunistici - che puntualmente stanno finendo davanti al giudizio della Corte costituzionale con un esito piuttosto prevedibile.