Abbanoa può riprende a fatturare i conguagli regolatori e sollecitare
il loro pagamento ai clienti che ancora non hanno provveduto. Sono i
punti salienti sui quali il Tribunale di Nuoro in composizione
collegiale ha accolto il reclamo presentato dal Gestore unico contro
l’ordinanza dello scorso gennaio che inibiva Abbanoa nelle attività di
fatturazione e recupero crediti relativo alle cosiddette “partite
pregresse”. Si trattava, comunque di un provvedimento sospensivo di un
giudice monocratico che nulla aveva a che vedere sulla decisione nel
merito della legittimità dei conguagli regolatori.
Una ordinanza, quella di ieri, che sana la difformità di
comportamenti - presente solo in Sardegna – che ha alimentato
gravissime campagne diffamatorie contro il Gestore.
Negli ultimi mesi,
infatti, i soliti “professionisti del contenzioso” avevano
strumentalizzato la vecchia ordinanza per portare avanti campagne di
tesseramento, a cui si sono aggiunte nel tempo azioni di propaganda
elettorale in vista delle elezioni regionali. E’ proprio rispetto a
quest’ultimo aspetto, che vale la pena ricordare come l’adesione alla
class action contro i conguagli regolatori abbia riguardato meno del
tre per cento dei clienti.
Ieri i giudici hanno dato un’ulteriore spallata alle richieste di
Adiconsum che aveva sollecitato l’inibizione alla fatturazione dei
conguagli regolatori. La Sezione collegiale civile del Tribunale di
Nuoro ha quindi modificato l’ordinanza del giudice monocratico come
richiesto dai difensori di Abbanoa: gli avvocati Enrico Campagnano,
Giuseppe Macciotta, Ernesto Stajano e Fabrizio Mulas.
A sostegno della
posizione dell’Azienda si sono uniti nel procedimento non solo L’Ente
di Governo d’Ambito “Egas”, ma anche Utilitalia, la Federazione
nazionale che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici
dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas.
I conguagli regolatori sono riferiti ai costi complessivi che il
gestore ha sostenuto in passato, non coperti dalla tariffa, e non
riferibili ai consumi del singolo cliente (lo stesso meccanismo col
quale ancora oggi paghiamo nella bolletta dell’elettricità i costi per
l’uscita dal nucleare). Sono infatti una componente della tariffa 2014
per i costi che le aziende hanno sostenuto prima del 2012,
quantificata e approvata dall’ente d’Ambito (EGAS) e addebitata dal
Gestore nei modi stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il
Gas e il Servizio Idrico (oggi ARERA).
PERCHÉ NON HANNO FONDAMENTO LE CONTESTAZIONI SULLA RETROATTIVITÀ. La
dicitura nelle fatture "Partite pregresse 2005/2011" rappresenta come
detto una precisa disposizione dell'Autorità, che ha voluto in questo
modo sottolineare il periodo entro il quale il Gestore ha calcolato il
mancato adeguamento del sistema tariffario ai propri costi: vengono
richiesti prendendo come base di calcolo il 2012 ma sono relativi alla
tariffazione del 2014. Va anche ricordato che per attenuare l’impatto
di questi importi sulle famiglie, la Cassa Conguagli ha anticipato ad
Abbanoa 90 mln per consentirle di rateizzarle in 4 anni con importi
medi di 3€ al mese.
Sulla base di queste considerazioni, Abbanoa ha proceduto alla
fatturazione del conguaglio nel rispetto delle normative vigenti
definite dagli Organi di controllo come hanno fatto i Gestori in tutta
Italia.