Regione Lombardia ha stabilito che su tutti i percorsi Escursionistici
della regione, classificati "E" (Escursionistici) ed "EE"
(Escursionisti Esperti) possono accompagnare a titolo professionale
solo gli Accompagnatori di media Montagna, le Guide alpine e gli
Aspiranti Guida, mentre sui percorsi Turistici,classificati “T" non vi
è riserva fino a quota 600 metri, limite oltre il quale anche i
sentieri Turistici rientrano nell’area di competenza esclusiva.
Pertanto tutte le altre tipologie di “Guide", comprese le numerose
Guide Ambientali escursionistiche, su questi territori risultano
abusive.
È questo un nuovo provvedimento di zonazione preso da una
regione italiana, ovvero una divisione in aree del territorio che
stabilisce inequivocabilmente quali siano le figure professionali che
possano accompagnare in ambiente. Quello lombardo non è infatti
l’unico caso: di poche settimane fa è anche il decreto legge che attua
lazonazione siciliana, che ha riservato l’accompagnamento
professionale sull’Etna, al di sopra all’incirca dei 1900 metri (di
fatto su tutti i percorsi più impervi),a Guide Alpine e Guide
Vulcanologiche. Ancora nella stessa direzione si stanno già muovendo
Friuli Venezia Giulia e Veneto.
Così come il decreto legge siciliano del 20 ottobre 2017, anche la
delibera lombarda del 17 ottobre completa quanto stabilito dalla legge
nazionale n.6 del 1989, che regola la professione di Guida alpina,
dell’Accompagnatore di media Montagna e della Guida Vulcanologica, che
riserva loro l’accompagnamento. Mancava alla legge nazionale, infatti,
un tassello operativo per renderla chiara al di là di ogni possibile
dubbio, vale a dire la suddivisione del territorio regionale in aree
di competenza, al fine di indicare con chiarezza quelle riservate
all'attività di Accompagnatore di media Montagna. Da qui, nel febbraio
2017, l’interrogazione del Collegio regionale posta al competente
organo di Regione Lombardia per far luce su questo punto, anche in
ragione della presenza sul territorio di altre tipologie di “Guide"
come le Guide Ambientali escursionistiche: veniva richiesta una
definizione delle aree di competenza che non si prestasse ad
interpretazioni, a zone grigie, dove di fatto l’abuso di professione
era più fiorente.
“La Guida ambientale escursionista – si legge nella risposta ufficiale
di Regione Lombardia (allegato A) - può svolgere liberamente la
propria attività salvo che la stessa non si sovrapponga a quella di
altri operatori e in particolare, all’attività dell’Accompagnatore di
media Montagna, che Regione Lombardia ha espressamente riconosciuto e
disciplinato nella citata l.r. 26/2014, avvalendosi della facoltà
prevista dall’art. 22 della l. 6/1989. [..] L’eventuale svolgimento in
montagna delle suddette attività, in assenza della prescritta
abilitazione, è sanzionabile quale esercizio abusivo della
professione, ai sensi dell’articolo 15 comma 3 lettere a) e b), della
l.r. 26/2014”. Abusivismo perseguibile penalmente e multabile in
Lombardia fino a 3000 euro.
Il discorso è valido in generale per tutte le tipologie di “Guide" che
facciano attività di accompagnamento escursionistico come servizio
professionale, “riservate per legge, dell’accompagnatore di media
montagna”.
A febbraio scorso Regione Lombardia ha poi divulgato la Legge
regionale sulla sentieristica che deputa all'ERSAF la tenuta del
Catasto regionale e a CAI e Guide alpine la responsabilià sulla
classificazione.
Le definizioni escursionistiche e le scale di
difficoltà sono quelle del CAI, recepite dal Regolamento della legge
regionale sui sentieri. Ad ottobre infine Regione Lombardia è giunta
alla deliberazione della Giunta regionale (allegato B) con la quale
“sono definite le zone in cui si svolgono le attività di
accompagnamento. Costituiscono aree di attività specifica
dell’esercizio della professione dell’Accompagnatore di media
Montagnale aree e terreni situati al di sopra dei 600 metri di
altitudine sul livello del mare; gli itinerari e percorsi situati al
di sotto della quota altimetrica di 600 metri, classificati con indici
di difficoltà E (Sentiero escursionistico) ed EE (Sentiero per
escursionisti esperti) secondo la segnaletica elaborata dal Club
Alpino Italiano (CAI) per la gestione della rete sentieristica”.
Come nella zonaziona dell’Etna, anche in questo caso la legge non
intacca l’attività amatoriale, quella di gruppi di amici o gli
escursionisti solitari. La legge non riguarda tutto ciò che non è
professionale. Fa chiarezza invece su chi accompagna in montagna per
professione a tutela dell'utente, che avrà così la garanzia di
mettersi nelle mani di persone istruite, formate e accreditate da
corsi ed esami derivati da piattaforme internazionali, garantite dal
Collegio delle Guide alpine. Perché come sempre, i rischi in ambiente
non si possono mai eliminare, ma con le giuste competenze si possono
drasticamente ridurre. A questo serve una formazione rigorosa
garantita dall’ordine professionale.