Da mercoledì pecore, capre e mucche "firmeranno" la propria produzione di latte, burro, formaggi e yogurt

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  E’ il risultato storico dell’entrata in vigore dell’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari prevista dal decreto “Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011” firmato dai ministri delle Politiche Agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.15 del 19 gennaio 2017.

   Il via libera ufficiale conclude dopo quasi un anno un percorso iniziato il 31 maggio 2016 a Milano quando nell’ambito della giornata nazionale del latte organizzata dalla Coldiretti l’allora premier Matteo Renzi annunciò dal palco al Presidente Moncalvo di aver trasmesso il decreto sull’etichettatura del latte alla Commissione Europea. Con l’etichettatura di origine si dice finalmente basta all’inganno del falso Made in Italy con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro stranieri spacciati per italiani, cosi come la metà delle mozzarelle sono fatte con latte o addirittura cagliate provenienti dall'estero.

  Si conclude positivamente una lunga battaglia della Coldiretti che risponde alle esigenze di trasparenza degli italiani che secondo la consultazione pubblica online del Ministero delle politiche agricole, in più di 9 casi su 10, considerano molto importante che l’etichetta riporti il Paese d’origine del latte fresco (95%) e dei prodotti lattiero-caseari quali yogurt e formaggi (90,84%), mentre per oltre il 76% lo è per il latte a lunga conservazione. Con l’etichettatura di origine obbligatoria per il latte a lunga conservazione e dei suoi derivati si realizza un altro passo importante nella direzione della trasparenza dell’informazione ai consumatori in una situazione in cui pero’ 1/3 della spesa degli italiani resta anonima.

   “La strada è ancora lunga per avere una spesa totalmente trasparente – commenta il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -, ma domani abbiamo motivo di festeggiare perché si stoppa il falso made in Italy del settore lattiero caseario del quale in Sardegna abbiamo avuto anche dei casi recenti. Inoltre – precisa Cualbu – ci riguarda da vicino essendo leader nazionale del comparto ovicaprino (mungiamo il 67% del latte ovino e il 45% di quello caprino) e con oltre 200milioni di litri di latte vaccino”. “Il prossimo passo – guarda avanti il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba - è l’entrata in vigore dell’obbligo di indicare l’origine del grano impiegato nella pasta, come già previsto nello schema di decreto condiviso dai Ministri delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, che la settimana scorsa, dopo la mobilitazione della Coldiretti, hanno annunciato anche il decreto per il riso”.

   LA NUOVA ETICHETTA Il provvedimento riguarda l'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale e prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture: a) “Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte; b) “Paese di confezionamento e trasformazione”: nome del Paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: “origine del latte”: nome del Paese.

   Se invece le operazioni indicate avvengono nel territorio di più Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate - precisa la Coldiretti - le seguenti diciture: “latte di Paesi UE” per l'operazione di mungitura, “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Infine qualora le operazioni avvengano nel territorio di piu' Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione. Per le violazioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3/2/2011, n. 4.